l'affaire restauratori e titoli ICR-OPD: clientes a gogò

« Older   Newer »
  Share  
alesido
view post Posted on 11/10/2010, 10:25 by: alesido     +1   -1




Per correttezza ho pensato giusto trascrivervi la nota 10 delle linee guida applicative dell'art 182 del codice. In cui si specifica (ma solo per l'interpretazione ai fini della qualifica) il perchè i titoli ante 98 e post 98 sono stati equiparati

"Si ritiene che rientrino nella previsione dell'art 182, comma 1, lettera a), sia i diplomi rialsciati dall'Istituto Centrale per il Restauro (oggi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauri) e dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalle sedi distaccate: Scuola del Mosaico di Ravenna), negli utlimi anni (corsi di durata quadriennale), sia quelli rilasciati prima della riorganizzazione dei corsi (corsi di durata triennale, cone eventuale anno di perfezionamento), indipendentemente dalla diversa durata, poichè tale formazione , anche prima del riordino di cui all'articolo 9 del d.lgs. 368/1998, ha rappresentato protempore, il modello di eccellenza rispetto al quale la validità degli altri corsi statali o regionali veniva misurata dalla normativa e nella prassi. Ne è riprova la previsione dell'articolo 29, comma 8 , del Codice, che abilita ope legis alla formazione dei nuovi restauratori, sottraendole alla necessità di uno specifico accreditamento (ferm restando il rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'insegnamento stabiliti dai regolamenti), proprio le scuole di alta formazione di detti istituti statali. L'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) ha organizzato, con riferimento al settore di competenza, corsi di formazione biennale soltanto fino al 1987; tali corsi rientrano nella previsione dell'art 182, comma 1 lettera b)"

Ora come potete leggere intanto il ministero ha chiarito che i titoli prima e dopo il 98 sono equivalenti per quanto riguarda l'interpretazione del codice (non per tutto solo per il 182), inoltre ha anche tenuto a specificare che il titolo del ICPL vale solo per collaboratore, il tutto perchè questi titoli sono eccellenza (di per sè già modificando in delle linee guida quanto è stato scritto nel codice, cosa almeno discutibile). Ora in questa nota non c'è alcun riferimento al fatto che questo possa valere una reinterpretazione dei bandi di riqualificazione a cui si accede con altri titoli. Vi faccio un esempio come deve sentirsi un restauratore con titolo dell'OPD ICR che poi si è sudato anche una laurea (anche in lettere) perchè questi deve essere parificato ai suoi colleghi non laureati ? Ancor più i miei colleghi non diplomati presso le scuole del Mibac che però oltre a una scuola di restauro si sono guadagnati una laurea. A che titolo questi devono essere svantaggiati rispetto ai diplomati ICR e OPD ?
Scusate ma essere accusato di inciucio mi ha fatto scattare la voglia di chiarezza, tra parentesi al momento non sono partiti ricorsi soprattutto per la paura di bloccare una procedura di riqualificazione che già troppo si è dilungata e che rischia di farci rimanere tutti al palo. Quindi ringraziate che si faccia un discorso di coscienza prima di imbracciare il legale.

Un saluto
Alessandro
 
Top
21 replies since 8/10/2010, 08:59   1290 views
  Share