NO all'art. 14 del Decreto-legge Semplificazioni n. 5/2012.
Prevede di:
- sopprimere o
- ridurre
i controlli su numerose materie, tra cui: la tutela di Salute, Sicurezza e Ambiente,...
Il c.d. Decreto semplificazioni, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, è
stato pubblicato nel S.O. n. 27 alla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012
CAPO III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE
Sezione I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attività economiche e di controlli sulle imprese
Art. 14
(Semplificazione dei controlli sulle imprese)
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, é ispirata, fermo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio,
nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in
ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le
modalità di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di
assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia,
sentite le associazioni imprenditoriali (
NdR: e le Organizzazioni sindacali ? e le Regioni)
in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio
inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da
assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo
conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di
irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della
certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o
altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un
organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato
membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi
internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di
controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee
guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e
finanziaria (
NdR: e la sicurezza sul lavoro ?? ) per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi
in materia.