Riduzione dotazione organiche dei Ministeri: obbligo dell’esame congiunto con i sindacati

« Older   Newer »
  Share  
Libero Rossi
view post Posted on 15/11/2013, 07:58     +1   -1




Riduzione dotazione organiche dei Ministeri: obbligo dell’esame congiunto con i sindacati
La legge di conversione del DL 101/2013 prevede che le amministrazioni statali, in occasione della riduzione delle dotazioni organiche dei Ministeri, sono tenute ad un “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali


In sede di conversione del DL 101 è stato precisato che le amministrazioni statali, in occasione della riduzione delle dotazioni organiche dei Ministeri, sono tenute ad un “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali dei criteri da seguire nelle dichiarazione di esuberi e nelle procedure di mobilità.

La vicenda: il DL 95/2012 ha disposto con l’articolo 2 una riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, prevedendo al comma 11 l’avvio di procedure di mobilità per il personale che risulti conseguentemente in soprannumero.

Il comma 17 dello stesso articolo (che ha modificato l’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001), ha previstol’obbligo di “esame congiunto”con le organizzazioni sindacali per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, a seguito di processi di riorganizzazione.

Il comma 18 (che ha modificato l’art. 6 comma 1 del d.lgs. 165/2001), ha inoltre stabilito chenei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilita’, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.

Quindi, con riferimento alle relazioni sindacali nel pubblico impiego, il DL 95/2012 ha introdotto una nuova forma di coinvolgimentosindacale – il cosiddetto esame congiunto – demandandone la disciplina di dettaglioalla successiva contrattazione collettiva nazionale. In via transitoria è previsto ildiritto delle organizzazioni sindacali ad essere informate sulle materie oggetto dipartecipazione previste nei vigenti accordi nazionali.

La modifica, però, è stata inserita direttamente all’interno del testo unico del pubblico impiego, atto avente forza di legge, che quindi, ai sensi della recente riforma “Brunetta”, integra laddove mancanti anche le previsioni dei contratti collettivi.

Nella fattispecie concreta, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche dei Ministeri, vi era il dubbio se l’obbligo dell’esame congiunto dovesse ritenersi da subito vigente, oppure condizionato all’emananda disciplina dei futuri contratti collettivi nazionali.

Il Parlamento, nel corso dell’iter di conversione del DL 101, ha inserito un inciso per cui le procedure di mobilità conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei Ministeri, dovranno esser avviate dalle amministrazioni previo “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali.

Tale impostazione potrebbe avere un riflesso notevole anche in altri settore del pubblico impiego: si pensi, ad esempio, alla cancellazione dei “tribunalini”, alla soppressione delle province, ai tagli di reparti e ospedali nella sanità.

In presenza di riorganizzazioni, quindi le amministrazioni sono tenute all’informazione, preventiva o successiva, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel caso in cui tali riorganizzazioni abbiano dei riflessi sui rapporti di lavoro, ed in particolare determinino esuberi, procedure di mobilità, revoca o modifica di incarichi dirigenziali, allora deve essere avviatocon le organizzazioni sindacali un esame congiunto sui criteri da seguire
 
Top
Libero Rossi
view post Posted on 2/12/2013, 09:13     +1   -1




Piante organiche del personale: sancito il diritto d’accesso del Sindacato

2 dicembre 2013

images


Il Consiglio di Stato ritiene sussistente -in capo all’organizzazione sindacale- il diritto all’esercizio dell’accesso amministrativo volto all’acquisizione e alla cognizione della pianta organica del personale.

La controversia nasce dal rifiuto della Consob di consentire al Sindacato richiedente l’accesso agli atti e ai provvedimenti sottesi al procedimento di approvazione della pianta organica vigente.

Il rifiuto, avallato in primo grado dal Tar Lazio, era stato considerato legittimo in relazione alla natura dell’atto: la pianta organica infatti, essendo ritenuta atto a contenuto programmatico e altamente discrezionale, sarebbe sottratta al diritto d’accesso sancito dalla legge n. 241/1990.

Palazzo Spada, invece, ritenendo anzitutto esistente la legittimazione dell’organizzazione sindacale , quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, ritiene esercitabile l’accesso , sulla base dei seguenti assunti: “La pianta organica costituisce un atto di rilevanza organizzativa finalizzato, tra l’altro, a stabilire le dotazioni complessive degli uffici e a ripartire nell’ambito di essi il personale in servizio presso una determinata amministrazione”

E ancora : “La pianta organica costituisce un atto di rilevanza organizzativa finalizzato, tra l’altro, a stabilire le dotazioni complessive degli uffici e a ripartire nell’ambito di essi il personale in servizio presso una determinata amministrazione.(…)

Si tratta di atti aventi:i) effetti plurisoggettivi, con destinatari determinati o determinabili al momento della loro adozione; ii) un contenuto non astratto, suscettibile di applicazione una sola volta nell’ambito temporale di efficacia dell’atto. Ciò in quanto, in caso di copertura di vacanze attuali o sopravvenute, si determina bensì una serie di applicazioni concrete a valle dello stesso, ma in ragione di esigenze eventuali tese a riconcretizzare l’identificabilità del corpo collettivo cui l’atto si rivolge.(…) La pianta organica ha, pertanto, un contenuto generale (recte: collettivo) e non astratto ed in quanto tale non può essere rigorosamente inclusa nell’ambito della categoria degli atti amministrativi generali”.
 
Top
1 replies since 15/11/2013, 07:58   395 views
  Share