Pensioni: nel passaggio tra il sistema retributivo e quello contributivo si ha diritto al ricalcolo

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Libero Rossi
view post Posted on 28/7/2014, 08:14     +1   -1




Pensioni: nel passaggio tra il sistema retributivo e quello contributivo si ha diritto al ricalcolo per omogeneità
(Cassazione, sez. lavoro , Sentenza 1.7.2014 n. 14952)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE






SEZIONE LAVORO





Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere - Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 15656-2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ESPOSITO FRANCESCA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FALVO FABRIZIO MARIA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/03/2009 R.G.N. 414/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO; udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con sentenza del 12.3.2009, la Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dall'INPS avverso la decisione del Tribunale di Lamezia Terme che aveva disposto la condanna dell'istituto al pagamento, in favore di M.F., delle differenze tra i ratei di pensione percepiti dal 1.7.1997 sino alla sentenza e l'importo mensile di Euro 2.923,41, oltre accessori dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al soddisfo.



Rilevava la Corte che, con riferimento al Fondo speciale per i dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private, il D.Lgs. n. 562 del 1996, in attuazione della delega conferita dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, di riforma del sistema pensionistico, aveva operato il passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo e che, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto aveva stabilito che, a decorrere dal 1.1.1997, la retribuzione imponibile era quella definita dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 secondo cui per coloro che avessero maturato un'anzianità di almeno 18 anni la pensione doveva essere liquidata con il sistema retributivo. Osservava che l'art. 3 dello stesso decreto legislativo, al fine di rendere graduale il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, e di rendere omogeneo il trattamento pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale e per gli iscritti all'AGO, aveva disposto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato in base al metodo retributivo non poteva in ogni caso superare il più favorevole trattamento tra quello commisurato all'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'A.G.O. per i lavoratori dipendenti e quello commisurato all'88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, lett. a. Evidenziava il giudice del gravame che nella specie il M., titolare del trattamento pensionistico maturato per avere svolto attività lavorativa presso l'ENEL, aveva subito una decurtazione di detto trattamento successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 562 del 1996. In particolare, esponeva che il predetto aveva lamentato che l'INPS aveva determinato il limite dell'80% della retribuzione pensionabile per l'A.G.O. ponendo a base del relativo calcolo la retribuzione pensionabile secondo la normativa prevista per tale assicurazione soltanto a partire dal 1997, mentre per i periodi antecedenti aveva considerato le retribuzioni già imponibili secondo la pregressa normativa del Fondo Previdenza Elettrici e che l'istituto aveva giustificato il suo operato affermando che, per calcolare il limite in questione, non poteva prescindersi, per le pensioni liquidate con il sistema retributivo, dal modo in cui era stata determinata la retribuzione imponibile e pensionabile dal Fondo Speciale. L'ente aveva provveduto alla riliquidazione della pensione utilizzando per il calcolo del parametro di cui alla lett a) dell'art. 3 del D.Lgs. citato la retribuzione imponibile vigente nel fondo elettrici, laddove la norma rinviava espressamente al sistema contributivo in atto nell'A.G.O., contravvenendo alla lettera ed alla ratio della citata normativa. Non poteva, infatti, secondo la Corte del merito, non convenirsi con il primo giudice sul fatto che l'art. 3 del provvedimento citato, nella parte in cui stabiliva che il calcolo dovesse effettuarsi sull'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore dell'A.G.O. per i lavoratori dipendenti, senza distinzione di periodi, aveva introdotto uno dei parametri teorici (il secondo dei quali contenuto nella lettera b dello steso articolo) che prescindeva dalla effettiva contribuzione, e ciò al fine di rendere omogeneo il trattamento del Fondo Previdenza Elettrici con quello dell'A.G.O..



Per la cassazione della decisione ricorre l'INPS con unico motivo di impugnazione, cui resiste, con controricorso, il M..



Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE



L'INPS denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, una volta sommate le quattro quote afferenti ai periodi assicurativi e determinata la misura del trattamento pensionistico liquidato secondo il sistema retributivo e con decorrenza successiva al 31.12.1996, data di soppressione del Fondo, secondo le modalità relative ai vari periodi, debba applicarsi il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, che dispone che l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole tra a) l'importo dell'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'AGO per i lavoratori dipendenti e b) l'88% della retribuzione pensionabile di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, lett. a). Aggiunge che la pensione risultante dalla somma delle quattro quote deve essere, poi, raffrontata con gli importi dei due parametri indicati dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. citato e che, ove risulti superiore al più favorevole di essi, deve essere riportata a quell'importo, imposto dalla legge quale limite massimo del trattamento previdenziale. Assume che nella vita assicurativa di questi pensionati, che, avendo diciotto anni di contribuzione al 31.12.1995, mantengono il diritto alla pensione col sistema retributivo, le voci imponibili della retribuzione in base alla disciplina del Fondo speciale erano diverse ed in numero minore rispetto alle voci imponibili individuate dalla normativa dell'A.G.O. e che pertanto il calcolo del trattamento debba essere effettuato facendo riferimento unicamente alle retribuzioni per le quali erano stati versati i contributi utili ai fini pensionistici. Rileva che sul tema controverso questa Corte di legittimità, con sentenza 1444/2008, cui è conforme Cass. 28996/200, aveva sancito che la lettera a), nel fare riferimento alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'A.G.O., aveva necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione, ma ritiene che tale ricostruzione non sia convincente, essendo evidente che il meccanismo individuato dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3 nel prevedere il raffronto dalla pensione a calcolo coi due parametri sia strettamente funzionale alla commisurazione del trattamento da erogare e che l'utilizzazione di un criterio che rende più alto il limite massimo del raffronto si traduca nell'aumento della pensione spettante all'interessato. Non sembra, poi, logico, secondo l'INPS, che, nell'individuare un limite alla misura della pensione, il legislatore faccia riferimento al regime generale e quindi alla normativa che tale regime regola, ma non al principio che lo informa, vale a dire quello della coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. In tal modo, peraltro, sganciata la base contributiva della reali voci di retribuzione sottoposte a contributo, il parametro sarebbe stato sempre molto più alto della misura della pensione a calcolo. Nel regime dell'A.G.O. la retribuzione pensionabile deve essere calcolata sulla base della contribuzione riscontrata nelle 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione e pertanto allo stesso modo doveva essere computato il parametro di riferimento, atteso il richiamo alle norme dell'A.G.O. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 3. Pertanto, secondo il ricorrente, non poteva che farsi riferimento alla retribuzione per la quale erano stati effettivamente versati i contributi di legge, che, nel caso di specie, per il periodo antecedente al 1997, doveva essere la retribuzione imponibile contemplata dalla normativa vigente per il Fondo elettrici.



Richiama, poi, a sostegno del proprio assunto, un precedente della S. C, n. 3381/2006 relativo ad un caso di ricongiunzione nell'A.G.O. di un primo periodo di iscrizione all'INPS e di un periodo di iscrizione al Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in cui era stato affermato che la legge imponeva di fare riferimento alla retribuzione sulla quale erano stati versati i contributi e che il richiamo alle disposizioni della gestione accentratrice, ossia alle disposizioni dell'AGO per il diritto e la misura della pensione, non poteva valere ad aumentare ex post e senza costo per l'interessato l'imponibile contributivo, ossia le voci retributive da sottoporre a contribuzione, sulle quali determinare la retribuzione pensionabile. Non vi sarebbe, secondo l'istituto, sostanziale differenza tra i due casi, anche se nell'uno si stratta di individuare un parametro e nell'altro di calcolare la misura della pensione, nè, d'altro canto, si comprenderebbe perchè il confronto debba effettuarsi tra la pensione a calcolo computata sulla base della contribuzione reale ed un parametro risultante dalla considerazione di una contribuzione virtuale, senza applicare, nell'individuazione dei rispettivi limiti massimi, le diverse norme dei due regimi.



Il ricorso è infondato.



La tesi sostenuta dall'Istituto è contraddetta dai due precedenti di questa Corte richiamati dallo stesso ricorrente, che affermano principi pacificamente applicabili anche nella presente controversia, che consapevolmente lo stesso istituto richiede, tuttavia, di rivisitare, perchè in contrasto con criteri logico - giuridici e con i criteri desumibili da decisioni assunte in precedenti asseritamente assimilabili. I precedenti di questa Corte richiamati (Cass. 23.1.2008, n. 1444 e Cass. 10.12.2008, n. 28996), premesso che, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l'INPS , il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a) sanciscono che debba farsi riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.



Il meccanismo indicato prevede - con riferimento alla quota di pensione da liquidare con riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31.12.1996 - che, ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se, invece, essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l'AGO (cfr. Cass. 1444/2008 cit.)- Non ritiene questa Corte di ravvisare condivisibili motivi per discostarsi da tale orientamento. Ed invero, la tesi dell'Inps - secondo cui, per calcolare il tetto di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, lettera a) art. 3, comma 2, non si dovrebbe prendere come base la retribuzione imponibile vigente presso l'Inps, che è onnicomprensiva ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12, ma quella ben più ristretta vigente presso il Fondo elettrici di cui alla L. n. 53 del 1963, art. 1, confermata dalla successiva L. n. 1079 del 1971 - si discosta irragionevolmente dal tenore letterale della disposizione, che non autorizza tale limitazione, dal momento che la lett. a), nel fare riferimento "alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti" ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Una tale interpretazione sconta poi il vizio di fondo di non considerare che non si viola, come sostenuto dall'INPS, il principio di carattere generale del calcolo della pensione sulla retribuzione imponibile, in quanto il calcolo viene così effettuato e, solo se supera il tetto dell'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'AGO per i lavoratori dipendenti (mero parametro di raffronto), ove più favorevole di quello dell'88% della retribuzione pensionabile di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, lett. a) viene ridotto in misura corrispondente a tale trattamento pensionistico, sebbene venga normalmente calcolato sulla base della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione.



Non va mancato di osservare che il richiamo ad una fattispecie, ritenuta erroneamente assimilabile dal ricorrente, è tutt'altro che conferente ai fini del presente giudizio, in cui la fattispecie scrutinata riguarda questione diversa da quella della ricongiunzione di periodi assicurativi presso gestioni pensionistiche diverse considerata nella sentenza di questa Corte n. 3381/2006. In quest'ultima, invero, è stato affermato il principio secondo cui, in tema di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, la ricongiunzione presso l'AGO, tra un primo periodo lavorativo di iscrizione all'AGO ed un successivo periodo di iscrizione al Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, va effettuata, "ratione temporis", alla stregua della L. n. 29 del 1979, tenuto conto della diversità di disciplina della retribuzione contributiva e della retribuzione pensionabile vigente per il Fondo e presso l'AGO (tendenzialmente onnicomprensiva). Tale principio è stato affermato sul presupposto che, se è vero che, a seguito della ricongiunzione, si applicano, L. n. 29 del 1979, ex art. 7 le norme vigenti per la gestione "accentratrice", nella specie l'AGO, per quanto attiene ai requisiti di maturazione del diritto a pensione (età, anzianità contributiva, ecc), ed alla sua misura (il calcolo effettuata sulla media delle ultime retribuzioni), non vale altrettanto per le norme relative alla determinazione dell'imponibile contributivo, che va calcolato sulle voci retributive previste nella gestione pensionistica di riferimento - non potendo il richiamo alle disposizioni delle gestioni accentratici valere ad aumentare "ex post", e senza alcun costo per l'interessato, l'imponibile contributivo, ossia le voci retributive da sottoporre a contribuzione, sulle quali va determinata la retribuzione pensionabile-.



E' evidente la differenza sostanziale tra la situazione da ultimo considerata e quella di cui alla presente controversia, in cui, come, già evidenziato, la pensione viene calcolata con riferimento alle regole generali del sistema pensionistico del Fondo di appartenenza, prima del 1997, ed il risultato ottenuto sulla base di diverso sistema di computo della gestione AGO - che determina la base pensionabile con riferimento ad un imponibile contributivo rapportato a più voci retributive - viene assunto come mero parametro per ridurre eventualmente l'importo del trattamento pensionistico che superi il tetto più favorevole tra quelli considerati, a fini di omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti a gestioni diverse, nella fase di passaggio dal sistema retribuivo a quello contributivo.



Il ricorso va, pertanto, respinto.



Le spese del presente giudizio cedono, per la regola della soccombenza, a carico dell'INPS e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.



PQM P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.



Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.



Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2014
 
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