Richiesta all'INPS per i ratei di pensione rubati da Monti-Renzi

« Older   Newer »
  Share  
Libero Rossi
view post Posted on 3/6/2015, 12:19     +1   -1




Fac simile della richiesta da presentare all’INPS per ottenere i ratei delle pensioni degli anni 2012-2015 integrati dalla perequazione spettante, come conseguenza della sentenza n. 70/2015 della Consulta, ovvero ricostruzione del trattamento pensionistico attualmente spettante per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24 (comma 25) del dl n. 201/2011 – Atto di diffida e messa in mora.

Alla PRESIDENZA E ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’INPS - Viale Regina Margherita 206, 00198 Roma
OGGETTO: Richiesta ratei pensioni anni 2012-2015 integrati dalla perequazione spettante,come conseguenza della sentenza n. 70/2015, ovvero ricostruzione del trattamento pensionistico attualmente spettante per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Atto di diffida e messa in mora.


Il sottoscritto , nato a in data , COD FISCALE, residente a IN VIA , titolare di pensione INPDAP di valore lordo superiore ai 1450 euro, con la presente, chiede – ai sensi dell’art.136 della Costituzione - che sia doverosamente ed effettivamente applicata nei propri confronti la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art.24 (comma 25) del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 214/2011,

PREMESSO CHE

La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.24 (comma 25) del decreto legge 6.12.2011 n. 201

CONSIDERATO CHE


secondo il dispositivo “il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti da trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto ad altri redditi presi a riferimento…”.


CHIEDE


a codesto Ente Previdenziale l’integrazione dei ratei di pensione, maturati e non liquidati, relativi al biennio 2012-2013 e successivi, al netto dei relativi interessi maturati, come effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, citata in epigrafe, relativa alla mancata perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps.

Con la presente si intima e diffida codesto Ente citato ad adempiere alla citata pronuncia ex art.136 Cost., entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, il Sottoscritto si riserva di agire in giudizio, con ulteriore aggravio di oneri e spese a carico dell’Ente medesimo. La presente è da intendersi come formale atto di costituzione in mora, interruttivo dei termini di prescrizione.


Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.


FIRMA
 
Top
Libero Rossi
view post Posted on 22/6/2015, 07:36     +1   -1




ricevo e inoltro

Protocollo: INPS.HERMES.12/06/2015.0004017

Data di ricezione: 12/06/2015 15.22.12



Come noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con messaggio Hermes n. 3135 del 7 maggio 2015, l’Istituto ha comunicato che eventuali richieste di ricostituzioni delle pensioni interessate all’applicazione di detta sentenza, sarebbero state definite solo a seguito dell’assunzione delle conseguenti iniziative legislative secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella citata sentenza, con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, è stato previsto che le somme arretrate dovute in applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
Ciò premesso, l’Istituto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del decreto in oggetto, provvederà, con la citata mensilità, alla liquidazione d’ufficio delle somme spettanti ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento.
Pertanto, l’inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato.
Dette domande, inoltre, non potranno essere valorizzate con il riconoscimento di 0,25 punti previsti per gli interventi elencati nella tabella A, allegata al D.M. 20 febbraio 2013, in quanto, pur se avviate in modalità telematica, non risultano definite con esito positivo.



IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Cristina Deidda

IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
Antonello Crudo


IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Giulio Blandamura
 
Top
1 replies since 3/6/2015, 12:19   1606 views
  Share