atto camera 3262 conversione in legge del DL78 del 2015

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Libero Rossi
view post Posted on 1/8/2015, 18:32     +1   -1




All’articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi";
2) le parole: ", di cui 400.000 per l’anno 2014 e 500.000 per
l’anno 2015" sono sostituite dalla seguente: "annui";
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico
di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative
adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo
2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni,
è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di
spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2016, allo scopo
altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore
generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono
nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia,
che assume la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai
sensi dell’articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere
organizzativo necessarie all’attuazione del presente comma, nonché
sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza
Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente";
c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dall’anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa
fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale
per Pompei, Ercolano e Stabia".
Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 3262
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
1-ter. All’articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "d’intesa con" sono inserite le
seguenti: "la regione e";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite
le seguenti: ", la regione".
1-quater. Al fine di assicurare l’effettiva tutela del patrimonio culturale
e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello
stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Agenzia del demanio, previa intesa con
la Conferenza unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi
e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento
agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi
storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane
ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l’eventuale trasferimento
al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli
immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito
degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati
ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi
accordi ai sensi dell’articolo 112 del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo
Stato e gli enti territorialmente competenti.
1-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, entro
il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di
funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell’arte
e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso
le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura
di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla
dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo non impegnate per l’inquadramento del
personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero
e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui.
A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente
comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati — 3262
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
1-sexies. Per agevolare l’attuazione delle misure di cui ai commi 1-
quater e 1-quinquies, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi
su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e
bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: "dei commi 2 e 6" sono
sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
b) all’articolo 5:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite
le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie,
libri, stampe e incisioni,";
3) al comma 7, le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";
c) al comma 3 dell’articolo 63, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"».
 
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