| Cinema: 178. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: « nazionale » sono inserite le seguenti: « e internazio- nale » e il numero 2) è abrogato; alla lettera c), numero 1), le parole: « l’introduzione e acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « l’acquisizione e la sostituzione »; b) il comma 328 è abrogato; c) al comma 335, la parola: « girati » è sostituita dalla seguente: « realizzati ». 179. All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: « e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 115 milioni di euro per l’anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 »; b) al comma 4, le parole da: « , rispettivamente » fino a: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2». 180. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 179 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. GRANDI PROGETTI 181. Per la realizzazione del Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali » di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
ricostruzione di chiese
182. Al comma 11-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono soppresse; b) dopo le parole: « edifici di cui al periodo precedente » sono inserite le se-guenti: « , che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »; c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche ». MATERA capitale 187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata « Capitale europea della cultura » per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 9 milioni di euro per l’anno 2019. L’individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. ARCHIVI E BIBLIOTECHE E ISTITUTI 188. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. INCREMENTO DI 10 MILIONI DAL FONDO LOTTO 189. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ISTITTUZIONI CULTURALI 190. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall’anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata. FONDAZIONE VERDI MILANO 191. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2018 ». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018. MUSEI LORO FUNZIONAMENTO 192. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. UN PO' DI ABUSIVISMO AUTORIZZATO (?) 193. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (NAVI ECC.) 194. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º gennaio 2016 ». POI ABBIAMO MONZA (TURISMO?) 183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l’immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva automobilistica italiana-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rivenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PARMA (SCUOLA GASTRONOMICA, gnam gnam) 184. Al fine di assicurare il rispetto dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca eroga al comune di Parma, successivamente all’avvenuta riassegnazione di cui al comma 185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l’Europa di Parma di cui all’articolo 2, comma 1, della Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3444 legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l’Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull’area utilizzata per la costruzione dell’immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. 185. All’onere derivante dal comma 184, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l’Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le finalità di cui al comma 184. 186. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. infine lo "sbrocca Italia) ma questa è una storia dolente (sigh sigh).
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