Legge 104: quali sono i permessi retribuiti?

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Libero Rossi
view post Posted on 17/3/2016, 08:28     +1   -1




Legge 104: quali sono i permessi retribuiti?



C’è molta confusione su quali siano i permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. Cerchiamo di fare chiarezza.

Gli articoli di riferimento sono l’art. 33 della L. 104/1992 e gli art. 33 e 42 del D.lgs. 151/2001, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011.

Tali norme dispongono innanzitutto che i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

•disabili in situazione di gravità;
•genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
•coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
Riguardo poi la tipologia di permessi, si specifica che i lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

– riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
– tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Riguardo invece i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave, si deve distinguere fra:

– età inferiore ai tre anni;
– età compresa tra tre e otto anni;
– età superiore agli otto anni.
Nel primo caso, figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, i genitori possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale nonpossono superare in totale i tre anni;
2.riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
3.tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.
Nel secondo caso, figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, i genitori possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

1.un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale nonpossono superare in totale i tre anni;
2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

Sia nel primo che nel secondo caso, i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Infine nel terzo caso, i genitori dei figli disabili in situazione di gravità sopra gli 8 anni, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:

1.tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
 
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